Statuto

1 gen 2001




STATUTO LISTA CIVICA NAZIONALE PER IL BENE COMUNE

Art. 1 Costituzione e Sede
Art. 2 Simbolo
Art. 3 Dichiarazione sui principi ispiratori e finalità
Art. 4 Adesione a Per Il Bene Comune
Art. 5 Doveri dei soci - Norme di garanzia e sanzioni
Art. 6 Controllo sui Membri di Per Il Bene Comune
Art. 7 Durata - Scioglimento
Art. 8 Fondi
Art. 9 Organizzazione territoriale
Art. 10 Gli Organi Nazionali
Art. 11 L’Assemblea Nazionale
Art. 12 Il Presidente
Art. 13 Il Coordinamento Nazionale
Art. 14 Il Tesoriere Nazionale
Art. 15 Il Collegio dei Garanti
Art. 16 Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 17 Il Collegio Arbitrale
Art. 18 I Gruppi Parlamentari
Art. 19 Le Elezioni Amministrative
Art. 20 I Gruppi Consiliari
Art. 21 Ulteriori Disposizioni – Strutture territoriali
Art. 22 Esercizio – Deposito Bilancio in tribunale
Art. 23 Disposizioni generali e modifiche statutarie
Art. 24 Norme di Riferimento

Disposizioni Finali

Norme Transitorie

Art. 1
Costituzione e Sede

E’ costituita, ai sensi del Titolo I Cap. III, articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, un’associazione politica denominata «PER IL BENE COMUNE» senza fini di lucro, avente sede legale in P.le Stazione n° 15 Ferrara.

Art. 2
Simbolo

Il simbolo di “PER IL BENE COMUNE” è costituito da «un cerchio con sfondo sfumato, partendo da in alto a sinistra verso il basso a destra, con i colori dell’iride in tonalità tenue: blu, verde, giallo, arancio, rosso. Al centro del cerchio e inscritta la dicitura PER IL BENE COMUNE con carattere stampato maiuscolo blu, formato da lettere contornate da un sottile bordo blu scuro”.
Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni regionali, politiche ed europee, mentre per le elezioni amministrative, il coordinamento può autorizzare i propri aderenti a sostenere liste civiche locali recanti altri contrassegni. Tutti i simboli usati nel tempo da Per il Bene Comune, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio di Per il Bene Comune.

Art. 3
Dichiarazione sui principi ispiratori e finalità

Per il Bene Comune nasce come lista civica nazionale per non riprodurre le degenerazioni clientelari e non democratiche degli attuali partiti, praticando forme di reale partecipazione democratica alle scelte e dando trasparenza al proprio bilancio finanziario, che viene depositato in tribunale. Per il Bene Comune è un’associazione politica di singoli cittadini e persone, che possono anche essere aderenti ad altri movimenti, associazioni, comitati e liste civiche locali, accomunati dalla condivisione del programma e del manifesto etico e che hanno la consapevolezza che gli attuali partiti, essendone i principali responsabili, non possano affrontare le gravi questioni che attanagliano il presente ed il futuro del nostro paese.
Per il Bene Comune si propone di operare a tutti i livelli, dal locale all’internazionale:
- per contribuire a modificare l’attuale strapotere economico, politico, militare, mediatico e scientifico, delle grandi holding finanziarie che stanno portando il pianeta verso la catastrofe ambientale, violando i trattati e rinnegando le poche preziose conquiste raggiunte nei decenni recenti, in materia di diritto internazionale, di disarmo atomico, di rispetto delle diverse culture e dei diritti umani;
- per contrastare il blocco politico affaristico, rappresentato anche in Italia dal sistema finanziario, dai media, dalla malavita organizzata e dai partiti, che lavora per appropriarsi delle risorse pubbliche e del territorio, e che rende sempre più difficili le condizioni di vita del popolo;
- per mettere al centro di tutte le scelte l’attuazione della Costituzione Repubblicana, garantendo un’esistenza dignitosa a tutti gli italiani, la tutela ed il rispetto dei diritti di chi lavora, dei pensionati e dei disabili, sostenendo chi intraprende, e garantendo la fruizione degli strumenti culturali, l’istruzione e la difesa della salute a tutte le persone.

Art. 4
Adesione a Per il Bene Comune

ll numero dei soci è illimitato.
Possono aderire a Per il Bene Comune, tutte le persone che, non iscritte alla massoneria o ad altri partiti, ne condividono il Programma e si impegnano a rispettarne lo Statuto ed il Manifesto Etico. La volontà di adesione può essere manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; essa è documentata dalla compilazione del modulo di adesione ed è sancita dalla attestazione di ricezione del pagamento o eventualmente da una tessera associativa.
Per iscriversi a Per Il Bene Comune è sufficiente presentare richiesta al referente territoriale di competenza o sul sito web o direttamente alla sede nazionale, avendo cura di versare la quota di adesione, seguendo le disposizioni emesse all’uopo.
Ogni aderente ha diritto-dovere di partecipare all’attività di Per il Bene Comune manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità previste dallo Statuto, per determinare la linea politica, le scelte organizzative e per le elezioni degli organi di coordinamento.
Gli incarichi e le funzioni svolte dai soci e dai componenti del Coordinamento Nazionale nell’ambito di Per il Bene Comune sono espletati in spirito di servizio e, pertanto, gratuitamente, salva diversa delibera del Coordinamento Nazionale. Il rimborso di eventuali spese deve essere autorizzato dal Coordinamento Nazionale.
Ogni aderente a Per il Bene Comune è tenuto a rinnovare la propria adesione, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 marzo dell’anno successivo, salvo diversa disposizione del Coordinamento Nazionale.
Decorso tale termine, i Soci non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alle decisioni da adottare. Hanno diritto di voto solo gli iscritti in regola con il versamento della quota annuale di adesione.

Art. 5
Doveri dei soci - Norme di garanzia e sanzioni


Il comportamento dei soci deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede. In particolare gli associati si impegnano al rispetto dei principi deontologici della rispettiva professione e di quelli eventualmente stabiliti dal Manifesto Etico.
Le deliberazioni adottate obbligano e impegnano tutti gli iscritti a Per il Bene Comune, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, fatta salva la possibilità di poter continuare a sostenere la propria posizione in successive assemblee o incontri interni.
Restando salva la facoltà di recesso, la qualifica di socio si perde, oltre che per recesso, per espulsione o per perdita dei requisiti.
Il socio che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello Statuto e Manifesto Etico, venga meno ai principi ispiratori di “Per il bene comune”, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine:
a) richiamo scritto;
b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto;
c) espulsione.
L’espulsione è pronunciata dal Collegio dei Garanti per gravi motivi e/o gravi infrazioni dello Statuto o per morosità, e viene notificata a mezzo fonogramma o lettera o fax o e-mail con conferma di ricevuta.
L'espulsione ha effetto dal momento della delibera del provvedimento.
Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:
-propaganda e/o candidatura in liste in competizione con quella del Per il Bene Comune o con quelle sostenute dal Per il Bene Comune;
-condanna con sentenza definitiva, salvo casi di conclamata colpevolezza, per gravi reati contro la persona, per reati contro l’ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione, nonché per reati aggravati da finalità di discriminazione;
-indegnità o ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o atti che ostacolano o pregiudicano l’attività di “Per il bene comune” o ne compromettono l’immagine politica;
-grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui il socio abbia già subito una delle sanzioni disciplinari.
Per indegnità, si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio di Per il Bene Comune.
Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività di Per il Bene Comune, si intende qualsiasi comportamento che, con reiterati atti, dichiarazioni o atteggiamenti, ne danneggi l’azione politica, ovvero cerchi di comprometterne l’unità o il patrimonio ideale.
Gli eletti alle cariche rappresentative pubbliche, se aderiscono a gruppi politici diversi, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal Collegio dei Garanti, non appena acquisita ufficialmente l’informazione.
Il richiamo scritto, la sospensione e l’espulsione sono di competenza del Collegio dei Garanti.
Nel caso in cui un aderente espulso rivesta una funzione specifica, decade immediatamente da tale carica.
Avverso il provvedimento sanzionatorio potrà essere proposto entro 10 (dieci) giorni ricorso al Presidente. Il ricorso del sanzionato non potrà essere esaminato dagli stessi componenti del Collegio di Garanzia e quindi il Presidente – qualora non sia ancora decaduto il Collegio - procede al suo rinnovo con le modalità previste dal presente Statuto.
Il Collegio dei Garanti, nel mese precedente a quello previsto per l’inizio della campagna di adesioni per l’anno successivo o un mese prima dell’avvio delle assemblee congressuali, procede a stilare l’anagrafe degli iscritti.
Se le deliberazioni sanzionatorie del Collegio dei Garanti non riguardano un individuo, bensì diverse persone appartenenti ad una medesima struttura territoriale, il Coordinamento Nazionale è obbligato ad intervenire straordinariamente assumendo i provvedimenti necessari, sino al Commissariamento, propedeutico ad una nuova assemblea congressuale locale.

Art. 6
Controllo sui Membri di Per il Bene Comune


La tutela dei diritti inerenti allo status di iscritto a Per il Bene Comune in tutte le controversie aventi ad oggetto l’applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari è devoluta al Collegio di Garanzia, che decide a maggioranza.
Il comportamento di un socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente al Per il Bene Comune può essere segnalato al Collegio di Garanzia, da qualunque iscritto. L’Organo giudicante procederà all’accertamento dei fatti ed all’eventuale audizione dell’interessato, prima di deliberare in merito.

Art. 7
Durata – Scioglimento

La durata di Per il Bene Comune è a tempo indeterminato.
Potrà tuttavia essere sciolto in qualsiasi momento con delibera dell’Assemblea Nazionale Straordinaria, approvata dai 4/5 dei presenti.
Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo previsto dalla legge.
I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

Art. 8
Fondi


Per il Bene Comune non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso di ciascuna organizzazione territoriale costituisce il patrimonio di Per il Bene Comune, che è unico ed indivisibile.
Per il Bene Comune, fatte salve le quote di adesione, garantisce l’autonomia finanziaria delle organizzazioni locali.
Per il Bene Comune può disporre dei seguenti fondi:
-quote di adesione;
-contributi liberi ed erogazioni degli iscritti o di terzi, in base alla normativa vigente;
-eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
-eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
-rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
-investimenti mobiliari e immobiliari;
-interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
-l’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
-attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
-eredità, legati, donazioni, lasciti o successioni;
-beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili di proprietà di “Per il bene comune”, ovunque si trovino, acquistati direttamente da “Per il bene comune”e dalle sue organizzazioni territoriali locali, o comunque pervenuti;
-dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge;
-ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.
Queste risorse costituiscono un fondo comune che Per il Bene Comune utilizza ai propri fini e che può altresì servire a sostenere le organizzazioni territoriali locali.
Eventuali beni immobili e beni mobili registrati possono essere acquisiti da Per il Bene Comune e ad esso intestati. I beni mobili di proprietà degli iscritti o di terzi possono essere dati in comodato a Per il Bene Comune stesso. I beni immobili ed i beni mobili registrati, di proprietà di Per il Bene Comune, sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede di Per il Bene Comune, e può essere consultato dai Soci.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Coordinamento Nazionale, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie di Per il Bene Comune.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio di Per il Bene Comune.
Con i fondi si provvede alle spese per il funzionamento di Per il Bene Comune.
Le spese di Per il Bene Comune sono le seguenti:
-spese generali;
-spese per la stampa, attività di informazione, di propaganda, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
-spese per campagne elettorali;
-investimenti;
-sovvenzioni a sostegno di altre associazioni aventi finalità analoghe;
-ogni altra spesa inerente le finalità di “Per il bene comune”, comprese le spese delle organizzazioni territoriali locali.
Le quote e i contributi sociali riscossi da Per il Bene Comune a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti, né per atto fra vivi né per eredità, e non sono soggetti a rivalutazione.
I fondi comuni rimangono indivisibili per tutta la durata di Per il Bene Comune, e pertanto gli iscritti che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sui fondi
medesimi.
Durante la vita di Per il Bene Comune non possono essere distribuiti agli iscritti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale.

Art. 9
Organizzazione Territoriale


Le assemblee territoriali (Comunali, Locali o Regionali), di cui fanno parte gli aderenti della specifica realtà, devono eleggere un Coordinatore.
Le assemblee territoriali elaborano la concreta applicazione delle linee politiche di Per il Bene Comune. I soci possono costituire Forum tematici, finalizzati all’elaborazione ed alla proposta programmatica, aperti alla partecipazione degli esterni.
Gli organi nazionali di cui all’art. 12 non rispondono giuridicamente ed economicamente delle obbligazioni assunte dagli organi periferici dei diversi livelli. La struttura nazionale e quelle periferiche, singolarmente considerate, sono organismi amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte dal coordinatore pro-tempore, sempre che siano state assunte previa deliberazione, e non siano comunque in contrasto con gli scopi statutari, con eventuali Regolamenti di Per il Bene Comune, e con gli indirizzi da perseguire.
Il Coordinamento Nazionale, con apposita delibera, può decretare la fusione per incorporazione in Per il Bene Comune di altri movimenti politici, liste, associazioni che intendano accorparsi con Per il Bene Comune, e che sostituiscono il loro Statuto con il presente, al momento del loro ingresso.
Con delibera del Coordinamento Nazionale, vengono stabilite le forme e le modalità delle intese, ad ogni livello, con altre associazioni e la eventuale partecipazione dei non iscritti a “primarie” e “raccolte di pareri”. Per il Bene Comune può anche aderire ad organismi internazionali che abbiano scopi e finalità simili.

Art. 10
Gli Organi Nazionali

Sono organi di Per Il Bene Comune:
-l’Assemblea Nazionale
-il Coordinamento Nazionale
-il Presidente
-il Tesoriere
-il Collegio dei Revisori dei Conti
-il Collegio dei Garanti
Le funzioni di Presidente, di componente del Coordinamento Nazionale, e di Tesoriere Nazionale sono gratuite, salvo il rimborso dei eventuali spese sostenute nell'interesse di Per il Bene Comune.

Art. 11
L’Assemblea Nazionale

L’Assemblea Nazionale è il massimo organo di Per il Bene Comune, ed è costituita da tutti gli aderenti in regola con le norme previste da questo Statuto. Può essere convocata per delegati; in tal caso i delegati sono eletti dalle assemblee delle organizzazioni territoriali per iscritti. Il numero dei delegati che spettano a ciascuna organizzazione territoriale è definito, sulla base degli iscritti e del consenso elettorale ottenuto, da apposito regolamento approvato dal Coordinamento Nazionale.
L’Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l’anno su decisione del Coordinamento Nazionale, e deve essere finalizzata alla discussione politico-programmatica.
L’Assemblea Nazionale è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Coordinamento Nazionale lo ritengano opportuno, o quando almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti ne faccia domanda al Presidente per iscritto, indicando gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. In questo caso la riunione deve essere indetta entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
Per convocare l’Assemblea Nazionale Straordinaria ai fini dello scioglimento e conseguente liquidazione di Per il Bene Comune, ai sensi dell’art. 21 c.c., è necessaria la richiesta dei 2/3 (due terzi) del Coordinamento Nazionale ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. L’Assemblea Nazionale straordinaria delibera con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto al voto.
Per tutte le altre assise, l’Assemblea Nazionale è validamente costituita indipendentemente dal numero di partecipanti.
Ogni iscritto ha un voto. Non è valido il voto per delega, tranne nei casi previsti in cui l’Assemblea Nazionale sia convocata per delegati; ma anche in questo caso ogni intervenuto ha diritto ad esprimere solo il proprio voto.
Hanno diritto a votare solo coloro che alla data di convocazione dell’Assemblea Nazionale risultino aderenti a Per il Bene Comune, come risultante dall’Anagrafe degli iscritti stilata dal Collegio dei Garanti.
Le modalità di votazione sono stabilite da chi presiede l’Assemblea Nazionale. Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, salvo quelle riguardanti le persone, per le quali si può procedere a scrutinio segreto, previa nomina di due o più scrutatori.
Si procede comunque per scrutinio segreto qualora venga richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.
Le delibere dell’Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I delegati sono eletti su base comunale o intercomunale, fra i Soci, secondo le modalità ed i numeri definiti, di volta in volta, dal Coordinamento Nazionale.
Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste dal regolamento dell’Assemblea Nazionale.
Le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente Nazionale e da un segretario che lo redige. Copia di esso sarà portata a conoscenza dei soci, anche tramite pubblicazione sul sito web.
L’Assemblea Nazionale stabilisce inoltre democraticamente ed in accordo con gli aderenti la linea politica e programmatica e le direttive dell’attività di Per il Bene Comune, ed esamina le attività svolte dagli organi ad essa assoggettati.
La convocazione dell’Assemblea Nazionale, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo stabilito, deve avvenire, mediante lettera, telegramma, telefax, posta elettronica, o tramite pubblicazione su sito Internet ufficiale di Per il Bene Comune, almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita. L’Assemblea Nazionale potrà essere convocata nella sede di Per il Bene Comune, o in altra sede indicata sull’avviso di convocazione.

Art. 12
Il presidente


Il Presidente è eletto dall’Assemblea Nazionale, dura in carica per 2 (due) anni e può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente rappresenta legalmente a tutti gli effetti la lista “Per il bene comune” di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di impedimento lo sostituisce il componente del Coordinamento Nazionale più anziano; è titolare del simbolo identificativo di Per il Bene Comune, ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Coordinamento Nazionale, e può delegare uno o più dei suoi membri ad esercitare ogni attività relativa all’utilizzo del simbolo; come legale rappresentante è anche titolare, pro tempore, dei mezzi di informazione dell’associazione.
Il Presidente propone all’approvazione dell’Assemblea Nazionale la figura del Tesoriere, che deve essere un socio di Per il Bene Comune ed avere le caratteristiche, la competenza e l’affidabilità morale necessarie nonché la possibilità di operare in stretto contatto con il Presidente ed il Coordinamento Nazionale.
Per dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il membro più anziano del Coordinamento Nazionale ne assume pro tempore le mansioni sino alla prima riunione dell’Assemblea Nazionale, che deve procedere alla elezione del nuovo Presidente. Il Presidente ha il potere di convocare il Coordinamento, e l’Assemblea Nazionale.
Durante le votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Al Presidente, come a tutti gli altri dirigenti nazionali di Per il Bene Comune, può essere tolta la fiducia dalla maggioranza qualificata del Coordinamento Nazionale, tramite mozione contenente le motivazioni. In tal caso, come in quello di dimissioni, le sue funzioni sono provvisoriamente assunte dal componente più anziano del Coordinamento Nazionale, che avvia immediatamente il procedimento di convocazione dell’Assemblea Nazionale, la quale ha il massimo potere decisionale.
Il Presidente attua le deliberazioni del Coordinamento Nazionale e dell’Assemblea. Egli può partecipare ai lavori dei Coordinamenti a qualsiasi livello territoriale con diritto di parola.
Il Presidente fa parte di diritto del Coordinamento Nazionale di “Per il Bene Comune”.

Art. 13
Il Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale collabora con il Presidente nell’attuazione degli indirizzi dell’Assemblea; gli competono le decisioni e le scelte politiche contingenti necessarie a esprimere in tempi brevi le posizioni di “Per il bene comune”. Essa è costituita dai coordinatori regionali eletti dalle rispettive Assemblee degli iscritti, dal Presidente e da un ristretto numero di persone incaricate di funzioni e progetti specifici.
Il Coordinamento Nazionale dura in carica per 2 (due) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri, ed i suoi componenti possono essere rieletti una sola volta.
Le persone componenti il Coordinamento Nazionale possono avere specifici ambiti di responsabilità politico–organizzativa, indicati dal Presidente Nazionale.
I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per 3 (tre) volte, devono essere dichiarati decaduti ed eventualmente sostituiti.
I componenti del Coordinamento Nazionale non possono rientrare nell’elenco delle persone disponibili ad essere sorteggiate per il Collegio dei Garanti.
Di norma, il Coordinamento Nazionale si riunisce ogni mese, anche attraverso videoconferenze, su convocazione del Presidente, ma potrà riunirsi in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti o il Tesoriere nazionale per motivi strettamente inerenti il suo ufficio.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente.
La convocazione del Coordinamento Nazionale, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo stabilito, deve avvenire, mediante SMS, lettera, telegramma, telefax, posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita, o almeno 3 (tre) giorni prima della seduta in caso di urgenza.
Le deliberazioni del Coordinamento Nazionale sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti, e le riunioni possono svolgersi anche tramite collegamento in video conferenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Con apposita decisione, per la trattazione di argomenti specifici, il Coordinamento Nazionale può estendere la partecipazione senza diritto di voto alle proprie riunioni, ad altre persone.
Nei lavori del Coordinamento Nazionale, le votazioni si fanno di norma per alzata di mano.
Di ogni riunione viene redatto un verbale che è firmato dal Presidente e da almeno un altro componente del Coordinamento Nazionale.
Il Coordinamento Nazionale, inoltre, ha le seguenti funzioni:
-diffonde le pubblicazioni di Per il Bene Comune;
-promuove la collaborazione con istituzioni scientifiche e centri di ricerca;
-stabilisce per gli anni successivo al primo (durante il quale le funzioni decisionali inerenti l’avvio amministrativo ed organizzativo sono di competenza del legale rappresentante), su proposta del Tesoriere Nazionale, l’importo delle quote di adesione e ne stabilisce le modalità di versamento;
-fissa la quota ed i criteri dell’eventuale riparto di risorse economiche nazionali da attribuire alle articolazioni territoriali;
-in occasione delle elezioni, può nominare, su proposta del Presidente, il Mandatario Committente Responsabile della Propaganda Elettorale per quanto espressamente previsto dalla Legge 4 Aprile 1956 n° 212 e successive modificazioni.
Il Coordinamento Nazionale, può sciogliere l’organizzazione territoriale che, a giudizio dei Garanti, operi in palese contrasto con la linea politica stabilita dall’Assemblea Nazionale di Per il Bene Comune, sostituendolo con un Commissario che ne assume le funzioni sino allo svolgimento di una nuova Assemblea dell’organizzazione territoriale stessa. Tale deliberazione motivata, deve essere assunta con la maggioranza qualificata dei membri del Coordinamento Nazionale. L’Assemblea dell’organizzazione territoriale sciolta dovrà tenersi entro il termine definito dal Coordinamento Nazionale.
Al Coordinamento Nazionale è concessa facoltà di dotarsi di un proprio regolamento.
Delibera su tutte le questioni che non siano demandate per legge o per Statuto ad altri organi.
Le posizioni politiche qualificanti sono sottoposte al parere degli iscritti via e-mail o sondaggio web, come strumento per temperare e verificare continuamente la delega attribuita dall’Assemblea al Coordinamento Nazionale.

Art. 14
Il Tesoriere Nazionale

Il Coordinamento Nazionale, provvede alla nomina di un Tesoriere nazionale.
Il Tesoriere dura in carica per 2 (due) anni e può essere rieletto una sola volta. Esso scade contemporaneamente al Presidente e al Coordinamento Nazionale; in caso di cessazione per motivo diverso dalla scadenza, il Tesoriere nazionale decade con la nomina del successore.
La carica di Tesoriere nazionale è incompatibile con quella di Presidente e di componente del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori.
Il Tesoriere nazionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa e contabile di Per il Bene Comune; è tenuto a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento; è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa di Per il Bene Comune; tiene i libri contabili; utilizza e gestisce le entrate e, sentito il parere del Coordinamento Nazionale, predispone annualmente, ai sensi della Legge n°2 del 2 gennaio 1997 e della Legge n° 460 del 4 dicembre 1997, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, che sono approvati dal Coordinamento Nazionale e regolarmente pubblicati sul sito, e adempie a tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia ed a quanto previsto dal presente Statuto.
Il Tesoriere nazionale gestisce i flussi finanziari di Per il Bene Comune nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Coordinamento Nazionale, nonché nei limiti delle disponibilità di cassa; assicura la regolarità contabile e l’attinenza delle decisioni di spesa degli organi di Per il Bene Comune con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il Tesoriere nazionale ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.
Il Tesoriere nazionale ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Coordinamento Nazionale, di sottoscrivere mandati di pagamento, di incassare le quote sociali e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento di Per il Bene Comune, ed ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.
Il Tesoriere nazionale presenta, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario, una relazione sull’andamento economico-finanziario dell’esercizio sociale, che si chiude il 31 dicembre di ogni anno, da sottoporre alla Coordinamento Nazionale per l’approvazione da parte dello stesso entro i 15 (quindici) giorni successivi.
Il Tesoriere nazionale redige, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario, l’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà di Per il Bene Comune. Il Coordinamento Nazionale, approvato il bilancio consuntivo, delega il Tesoriere nazionale alla sua pubblicazione secondo la legge.
Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di ogni anno. Per gravi e comprovati motivi, il Coordinamento Nazionale potrà consentire una proroga dei suddetti termini. Il bilancio preventivo sarà approvato entro il 31 gennaio dell’anno di competenza. Nel corso dell’anno, il Coordinamento Nazionale potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo.
Il Tesoriere nazionale può, in ogni momento, effettuare ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a qualunque articolazione di Per il Bene Comune.
Quando l’esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Coordinamento Nazionale può deliberare la sospensione delle erogazioni, mentre il Collegio dei Garanti può attivare, qualora applicabili, delle sanzioni disciplinari.
Il Coordinamento Nazionale emanerà, su proposta del Tesoriere, un regolamento interno di contabilità ai fini della uniformazione della tenuta contabile a livello centrale e periferico.
Il Tesoriere nazionale può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il Tesoriere nazionale può affidare procure e deleghe; è abilitato a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge a Per il Bene Comune. Il Tesoriere nazionale può chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di natura economica, tra cui l’apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fideiussioni, sul territorio dell’Unione Europea.
Il Tesoriere nazionale rilascerà apposita delega ai Tesorieri dei vari organi territoriali, per l’espletamento di tutte le funzioni necessarie all’ordinaria amministrazione economica delle strutture locali, in modo omogeneo rispetto a quella nazionale.
Per motivi strettamente inerenti il suo ufficio può chiedere la convocazione dell’Assemblea Nazionale e del Coordinamento Nazionale, secondo le modalità previste dallo Statuto.
L’eventuale cessazione dell’appartenenza a Per il Bene Comune, comporterà l’automatica decadenza dalla funzione di Tesoriere nazionale.

Art. 15
Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da 5 (cinque) membri, estratti pubblicamente a sorte dal Presidente, da un elenco di persone resesi disponibili in occasione dell’Assemblea congressuale. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio il Presidente provvederà al reintegro sempre tramite sorteggio. I 5 (cinque) membri durano in carica 6 mesi.
Il Collegio dei Garanti, sentita la parte interessata e, quando opportuno, l’organo territoriale competente, giudica in ultima istanza con deliberazioni prese a maggioranza dei presenti.
In caso di ricorso, il Collegio dei Garanti, nuovamente composto in base alle disposizioni del presente Statuto, ricostruisce i fatti, e valuta la legittimità formale, procedurale o di merito della sanzione, la conferma o la revoca.
La funzione di Garante è incompatibile con qualsiasi altro ruolo all’interno di Per il Bene Comune a qualunque livello, sia esso direttivo, organizzativo o amministrativo.
Il Collegio dei Garanti può dotarsi di un regolamento funzionale, approvato dall’Assemblea Nazionale.

Art. 16
Il Collegio dei Revisori dei Conti


I 3 (tre) Revisori Contabili sono estratti a sorte dal Presidente durante l’Assemblea, da un elenco di persone resesi disponibili in occasione dell’Assemblea congressuale. Il loro mandato scade ogni 6 (sei) mesi. Essi controllano l’amministrazione economica e garantiscono la correttezza delle procedure di bilancio nazionale e territoriale. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio si provvederà al reintegro tramite sorteggio dal sopra citato elenco.
Ad essi è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei partiti.

Art. 17
Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi ed i soci, oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da 3 (tre) arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d’Appello di Ferrara, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

ELEZIONI

Art. 18
I Gruppi Parlamentari


I parlamentari espressi da Per il Bene Comune, si costituiscono in gruppo, il cui presidente, da loro eletto, riferisce direttamente al Presidente, al Coordinamento Nazionale e all’Assemblea, e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell’ambito delle linee direttive tracciate dal Coordinamento Nazionale. L’adesione al gruppo da parte di eletti espressi da altri movimenti politici dovrà essere preventivamente concordata con il Coordinamento Nazionale, con il quale andrà altresì concordata l’adesione ad altro gruppo, degli eletti nelle liste di Per il Bene Comune, qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a sé stante o sia ravvisata l’opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.
Le spese per la campagna elettorale di Per il Bene Comune sono decise tenendo conto di un’equa ripartizione tra le organizzazioni territoriali.

Art. 19
Le Elezioni Amministrative


Ciascun Coordinamento locale potrà nominare una Commissione elettorale per la preparazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative.
Le liste dei candidati alle elezioni amministrative devono essere valutate ed individuate possibilmente con il metodo delle primarie, o comunque sottoposte all’approvazione a maggioranza semplice delle rispettive assemblee territoriali.
La Commissione così costituita dura in carica fino allo svolgimento delle elezioni cui fa riferimento.
Per le elezioni politiche, qualora il sistema di voto vigente al momento della competizione elettorale non preveda voti di preferenza, la collocazione in lista viene decisa attraverso il sistema delle elezioni primarie. Potranno votare tutti i cittadini elettori non iscritti ad altri partiti e che dichiarino di essere elettori di Per il Bene Comune.
Per le elezioni europee, la lista dei candidati sarà decisa da apposite assemblee degli iscritti ai Coordinamenti Regionali delle rispettive circoscrizioni.

Art. 20
I Gruppi Consiliari


Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri espressi da Per il Bene Comune si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce e si rapporta costantemente con gli aderenti (anche attraverso internet). Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell’ambito delle linee direttive tracciate dal Coordinamento Nazionale. L’adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il Coordinatore al competente livello territoriale, secondo parametri di condivisione programmatica, con il quale andrà altresì concordata l’adesione degli eletti nelle liste del Per il Bene Comune ad altro Gruppo qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l’opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.
Art. 21
Ulteriori disposizioni – Strutture territoriali

Gli eletti nelle istituzioni sono invitati senza diritto di voto alle riunioni dei rispettivi Coordinamenti territoriali.
Per il Bene Comune può strutturarsi territorialmente in Coordinamenti Regionali, Intercomunali, Comunali, Locali, con un referente responsabile (Coordinatore) eletto a maggioranza dall’Assemblea degli iscritti.
Ogni organo territoriale (Coordinamento e Assemblea Locale, Comunale, Intercomunale, Regionale) deve essere convocato nel caso in cui almeno 1/5 (un quinto) dei componenti con diritto di voto ne faccia richiesta, fatti salvi i casi specificamente previsti dallo Statuto.
Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, Per il Bene Comune si impegna ad adoperarsi affinché nessuna lista di candidati possa essere composta per più del 50% (cinquanta per cento) da persone dello stesso genere.
Nella elezione di organismi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto è espresso in modo paritario per genere. Il Coordinamento Nazionale, decide le modalità di attuazione di questo principio.
Per il Bene Comune riconosce a tutti i livelli l’attività e l’espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte da parte di tutti gli aderenti.
Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell’autofinanziamento.

Art. 22
Esercizio – Deposito Bilancio in tribunale


L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Annualmente il Tesoriere nazionale presenta al Coordinamento Nazionale una relazione sull’andamento della gestione. Copia di tale relazione deve essere pubblicamente accessibile, tramite pubblicazione sul sito di Per il Bene Comune, mentre copia del bilancio viene depositata in Tribunale, alla stregua di quanto Per il Bene Comune propone che tutti i partiti debbano fare.

Art. 23
Disposizioni generali e modifiche statutarie

Scritti e sottoscritti, Atto Costitutivo, Statuto, Elenco degli iscritti, il Presidente od un altro iscritto si assume l’incarico di conservarli presso la sede legale.
Le modifiche delle norme del presente Statuto saranno stabilite dall’Assemblea Nazionale di carattere congressuale a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 24
Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, nonché altre disposizioni di legge. Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Ferrara.

DISPOSIZIONI FINALI

Il Coordinamento Nazionale corregge eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti nel presente Statuto, e introduce disposizioni d’ordine legislativo nazionale od europeo; se necessario, il Coordinamento Nazionale è competente ad emanare norme interpretative del presente Statuto.

NORMA TRANSITORIA

Fino alla prima Assemblea Nazionale a carattere congressuale, convocata per aderenti, il Presidente, al quale sono demandate le funzioni decisionali inerenti l’avvio amministrativo ed organizzativo, ha la facoltà di individuare fra gli aderenti figure idonee a coordinare specifiche aree operative e/o tematiche.
Il presente Statuto di Per il Bene Comune consta di 14 pagine, e viene letto, approvato e sottoscritto dai Soci che ne hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo.

Pubblicato da Faber alle 15:48  
0 commenti

Posta un commento